Matrimonio

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Matrimonio civile e religioso

 

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Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 permette ai coniugi di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni precedenti direttamente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, senza necessitą di un avvocato, salvo alcune eccezioni.