Denunce di nascita

La denuncia di nascita può essere presentata da un genitore, da un procuratore (munito di procura speciale), dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto.

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  1. entro tre giorni presso il presidio ospedaliero ove è avvenuta la nascita;
  2. entro dieci giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita;
  3. entro dieci giorni presso il Comune di residenza dei genitori o in caso di residenza diversa di regola presso quello della madre.

Al momento della denuncia occorre presentare:

  1. l'attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell'ospedale ove è nato il bambino;
  2. il documento d'identità dei dichiaranti in corso di validità.

Quando la dichiarazione è resa presso il presidio ospedaliero, è a cura di quest'ultimo trasmettere l'atto al Comune ove ha sede l'Ospedale o, su specifica richiesta dei genitori, l'atto viene trasmesso al Comune di residenza della madre.

Osservazioni: nel caso in cui i genitori non siano legati tra loro da vincolo matrimoniale ed intendano riconoscere il figlio, devono essere presenti entrambi per sottoscrivere la denuncia di nascita.