Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Testamento Biologico)

In data 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che, all'art. 4, introduce specifica regolamentazione in merito alle DAT.

Cosa sono le DAT

Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere, residente nel Comune di Botticino, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. A tale fine si indica una persona di fiducia, denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima.

La forma delle DAT

Le DAT possono essere redatte nella forma di:

  • atto pubblico o scrittura privata autenticata (notaio);
  • scrittura privata che può essere consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ovvero presso le strutture sanitarie preposte all'adempimento.

La consegna delle DAT all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica

L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate in busta aperta personalmente dal disponente residente nel Comune. Tuttavia, per gli iscritti al registro, il venir meno della condizione di residente non comporta la cancellazione dal registro.

Le DAT devono essere compilate e firmate in originale e copia e presentate, senza alcuna accompagnatoria, unitamente alla fotocopia del documento d’identità del disponente e del fiduciario; all'atto della consegna viene rilasciata idonea ricevuta da apporre sia sull'originale sia sulla copia che verrà restituita al disponente.

L'Ufficiale dello Stato Civile non può partecipare alla redazione della disposizione, né può fornire informazioni, modulistica od avvisi in merito al contenuto, limitandosi a verificare i presupposti della consegna (cioè l'identità del disponente e la sua residenza anagrafica nel Comune) e a riceverla, come disposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con Circolare dell'8.2.2018, n.1.

Le DAT ricevute vengono registrate presso specifico cronologico, appositamente predisposto nel programma informatico in dotazione e immediatamente inviate alla banca dati del Ministero della Salute, di cui all'art. 1, comma 418 della L. n. 205/2017.

Il disponente dovrà indicare espressamente se acconsente all’invio della DAT alla banca dati del Ministero. In caso di scelta negativa la DAT sarà comunque inserita nella banca dati ministeriale senza però inviarla in formato elettronico.

L'Ufficiale dello Stato Civile non autentica la firma apposta in calce alla DAT, limitandosi a verificare che la stessa sia autografa.

Il disponente e il fiduciario dovranno anche sottoscrivere l’informativa per il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le DAT saranno accuratamente custodite e conservate, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali.

Sarà compito del soggetto disponente aver cura di consegnare una copia della DAT anche al fiduciario.

Il servizio è totalmente gratuito.

Per informazioni sul servizio di ricezione delle DAT contattare l’Ufficio Demografici negli orari di servizio al seguente numero telefonico 030/2197421.